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NFT e parti del corpo umano: un'obbligazione esigibile? Lo strano caso della tennista croata

In breve

Con una geniale mossa di marketing, una semi-sconosciuta tennista, attuale n. 770 del ranking WTA e con un montepremi in carriera di soli 26.000 dollari, è diventata in questi giorni famosa in tutto il mondo. Un risultato ottenuto non vincendo un prestigioso torneo, ma mettendo in vendita, sotto forma di NFT, non fungible token, una porzione della sua pelle a scopi pubblicitari


Con una geniale mossa di marketing, una semi-sconosciuta tennista, attuale n. 770 del ranking WTA e con un montepremi in carriera di soli 26.000 dollari, è diventata in questi giorni famosa in tutto il mondo. Un risultato ottenuto non vincendo un prestigioso torneo, ma mettendo in vendita, sotto forma di NFT, non fungible token, una porzione della sua pelle a scopi pubblicitari. La tennista in questione risponde al non facilissimo nome da pronunciare di Oleksandra Oliynykova, ucraina dal passaporto croato, con un recente passato da rifugiata, ha subito trovato un acquirente! Il sito di scommesse Sportico, con un tweet dell'1 aprile 2021, quasi mettendosi in concorrenza con i pesci d'aprile, ha titolato: "No joke: 20-year-old Croatian tennis player Oleksandra Oliynykova recently sold her first NFT: a patch of skin on her right arm." Stando a questa fonte la tennista avrebbe venduto per tre Ether, la criptovaluta di Ethereum, specializzato in NFT, pari al cambio a 5.415 dollari, uno spazio di sei pollici per tre (un pollice è pari a 2,54 cm) di pelle, sito "strategicamente" tra il gomito e la spalla destra. L'acquirente potrà tatuarvi un messaggio figurativo o descrittivo, ad es. un marchio o un logo, che sarà ripreso dalle telecamere ogni qual volta la sportiva andrà a servizio. Il difficile sarà forse notarlo, tra i tanti tattoo "personali" della Oliynykova. Ma il punto è: sarà legale? L'articolo 5 del codice civile vieta gli atti di disposizione del proprio corpo che "cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume." Link utili

  • Crypto art e NFT: quali tutele?


L'art. 32 della Costituzione tutela il diritto della salute come diritto fondamentale della persona, non rinunciabile. Nel caso specifico non vi né una diminuzione permanente della integrità fisica e quindi una messa in pericolo della salute della tennista né, per il momento, un rischio di atto contrario all'ordine pubblico o al buon costume. La sportiva ha tenuto a precisare che l'acquirente non potrà imporle messaggi di odio o pornografici. La pelle è un tessuto e si calcola che in una persona arrivi a misurare fino a 1,5-2 metri quadrati. Un potenziale cartellone pubblicitario vivente, continuamente ripreso dalle telecamere durante le partite! La pelle è composta da tre strati. Più tecnicamente, dovremmo dire che la tennista ha messo in vendita lo strato più superficiale: l'epidermide. L'esportazione e l'importazione di tessuti, cellule e cellule riproduttive umani destinati ad applicazioni sull'uomo sono disciplinati rigorosamente in ogni legislazione, ad esempio in Italia abbiamo il decreto del Ministero della salute del 29 luglio 2015, in attuazione di un'immancabile Direttiva Europea. Ma qui la tennista non ha venduto la sua pelle, che rimane dov'è, tra il suo gomito e la spalla. Bensì ha proposto un contratto che appare avere i requisiti della sponsorizzazione, che di per sé è un contratto atipico e di conseguenza molto duttile. I requisiti sono: la causa del negozio, specificamente di pubblicità e promozione; le prestazioni corrispettive e l'onerosità. Sotto tutti questi aspetti non differisce dagli altri contratti di sponsorizzazione largamente in uso in tutti gli sport professionistici. La messa a disposizione di una porzione di pelle rientrerebbe in quelle prestazioni accessorie che lo sponsee si obbliga ad effettuare per favorire la diffusione del marchio, del logo o di altri messaggi del soggetto sponsorizzante. Siamo quindi di fronte a un contratto lecito. Ma è giuridicamente vincolante, è esigibile? La tennista ancora non sa quali saranno le richieste dell'acquirente e potrebbe non trovarsi d'accordo e rifiutarsi di eseguire la sua controprestazione. La stessa natura del contratto rende dubbio se l'interesse delle parti sia ritenuto dall'ordinamento meritevole di protezione. L'acquirente ha già effettuato la sua prestazione, consistente nel pagamento del prezzo convenuto. La "cessione" è stata fatta vita natural durante della tennista, ancora molto giovane (vent'anni compiuti lo scorso 3 gennaio) e che ha un'aspettativa di vita molto lunga. Anche se qui dovremmo riferirci piuttosto alla durata della sua carriera sportiva – comunque lunga -, perché quello sarà il lasso di tempo in cui la vendita avrà un valore economico effettivo, tanto più maggiore quanto la sportiva riuscirà a scalare la classifica WTA e a vincere gare. Nel caso si trattasse di una valida obbligazione giuridica, si applicherebbero i rimedi contrattuali soliti, dal recesso dietro congruo preavviso alla lesione per ultra dimidium. Cinquemila dollari sono davvero un po' pochi per sponsorizzare un top player! Nel tennis, poi, i numero uno si stanno dimostrando particolarmente longevi. Più vincolante sarebbe l'obbligo di esclusiva, la Oliynykova si è impegnata a non mettere in vendita altre porzioni di pelle; bisognerebbe vedere se questo impegno è stato incorporato nel codice dell'NFT. Propenderei però per far rientrare la fattispecie nel novero delle cd. obbligazioni naturali, ovvero di quelle obbligazioni che possono essere adempiute solo spontaneamente, ex artt. 2034 e ss. codice civile, come, ad es., per i debiti di gioco (e tanto di scommessa sa la sfida lanciata dalla tennista). Si avrebbe così il risultato che la tennista potrebbe legittimamente rifiutarsi di eseguire la sua prestazione, anche senza una giustificazione valida, senza dover peraltro restituire quanto percepito. L'unica garanzia che avrebbe l'acquirente, proprio in quanto è titolare di un non fungible token, è che la tennista non riuscirebbe a rimettere in vendita la stessa porzione di pelle, almeno non con un nuovo NFT. In definitiva, se da un punto di vista giuridico, l'acquisto di questo particolarissimo NFT presenta varie incertezze, è agevole concludere, come avevamo cominciato, che la mossa di marketing è azzeccata, un ace inaspettato, tanto veloce e ai limiti della linea da dover essere risolto con un ovverule su una decisione contestata dei giudici. E noi spettatori lasciamo il campo chiedendoci se ci siano davvero dei limiti a quello che si può fare con un NFT.



Per la serie Atti di disposizione del proprio corpo - Art. 5 Codice Civile

Genio o follia, lo strano caso della tennista Oliynykova che, secondo alcune fonti, avrebbe venduto per tre Ether, la criptovaluta di Ethereum, specializzato in NFT, pari al cambio a 5.415 dollari, uno spazio di sei pollici per tre (un pollice è pari a 2,54 cm) di pelle, sito "strategicamente" tra il gomito e la spalla destra.

Si avete capito bene: la tennista ha messo all'asta un "pezzettino della sua pelle" in forma di NTF.

In buona sostanza, la "geniale" tennista ha di fatto equiparato la porzione di cute venduta al pari di un cartellone pubblicitario.

Chi acquisterà il token (NTF) potrà decidere di far tatuare un marchio o un logo sulla pelle della tennista, così da renderlo visibile - a todo el mundo - alle telecamere ogni qual volta la sportiva andrà a servizio.


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